UDINE. Un ricercatore del dipartimento di Scienze matematiche informatiche fisiche dell’Università di Udine, Vittorino Talamini, era stato sospeso dall’attività lavorativa senza diritto alla retribuzione poiché non si era vaccinato contro il Covid.
L’università aveva dichiarato che il certificato medico presentato da Talamini era inidoneo e aveva ufficializzato la sospensione il 10 febbraio. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha accettato il ricorso presentato da Talamini e ha dichiarato che l’università “ha agito con eccessivo formalismo, conducendo un’istruttoria non adeguata all’importanza del provvedimento e al rango degli interessi in gioco, né improntata ai principi di collaborazione e buona fede.” Il tribunale ha riconosciuto al ricercatore il diritto a percepire il trattamento economico non versato durante il periodo di sospensione dal lavoro.
Inoltre, il tribunale ha sottolineato che, anche se c’erano alcune mancate indicazioni nella documentazione presentata dal ricercatore, queste non avrebbero dovuto portare alla sospensione immediata del lavoratore. Il tribunale ha inoltre evidenziato che, dopo aver ricevuto ulteriore documentazione a integrazione della precedente, l’università ha riammesso il ricercatore al lavoro senza corrispondergli il trattamento economico relativo al periodo in cui non aveva lavorato.
In conclusione, il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che l’università di Udine ha violato il diritto del ricercatore di svolgere la propria attività professionale, sospendendolo illegittimamente dal lavoro. La sentenza rappresenta un importante precedente per i lavoratori che si trovano in situazioni simili e che vogliono far valere i propri diritti.
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